Per lo statuto del contribuente la tassa non può essere richiesta prima del 15 agosto 2011
Coldiretti Puglia e Terranostra Puglia chiedono l’imposizione della tassa a partire dal 2012
“Grande preoccupazione desta la deliberazione della Giunta Comunale, istitutiva della tassa di soggiorno già a partire dall’anno 2011, pur se approvata solo il 14 giugno u.s. Intanto, una scelta così importante per il territorio e per lo stesso sviluppo delle settore turistico della zona, avrebbe richiesto una concertazione puntuale con le associazioni del settore che, almeno per quanto concerne le strutture agrituristiche, non è avvenuta”. E’ la denuncia di Gianvincenzo De Miccolis Angelini, Presidente di Terranostra Puglia, associazione agrituristica della Coldiretti, in relazione alla delibera del 14 giugno 2011 con la quale il Comune di Salve ha istituito la tassa di soggiorno già a partire dalla stagione in corso. Per questo, Coldiretti Puglia e Terranostra Puglia hanno inviato una lettera al Sindaco di Salve, per richiedere che la tassa venga imposta a partire dal 2012, salvo concordare, attraverso una concertazione proficua ed efficace con gli operatori del settore, come utilizzare quella che si configura come una tassa di scopo.
“Le strutture ricettive, dovendo obbligatoriamente denunciare i prezzi praticati nell'anno in corso - 2011 - entro il 31 ottobre dell'anno precedente – continua il Presidente De Miccolis - hanno divulgato i propri prezzi a singoli clienti, agenzie e tour operator già da circa un anno. Sulla base di tali prezzi sono stati stipulati, nella sostanza, singoli contratti con i clienti relativamente al loro soggiorno. Per cui è improbabile, a posteriori, chiedere loro il pagamento della tassa di soggiorno che a nostro avviso DOVREBBE essere applicabile in base al dettato del comma 1 del suddetto articolo 3 dello statuto del contribuente a partire dal 2012”.
La data di entrata in vigore della tassa di soggiorno è in contrasto con l'articolo 3 dello "statuto del contribuente" legge 27 Luglio 2000 n. 212, secondo cui all’Art. 3 le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni.
“Comunque, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, l'adempimento del pagamento – precisa ancora il Presidente della Coldiretti Puglia, Pietro Salcuni - non può essere richiesto prima dei 60 giorni dalla notifica del 14 giugno, per cui non prima del 17 agosto 2011. E’ doveroso, tra l’altro, chiarire quale norma applicare in caso di rifiuto di pagamento da parte del turista, visto che la norma istituiva della tassa di soggiorno non contempla la figura di sostituto d'imposta in testa al titolare della struttura ricettiva”.
Va, inoltre, ricordato che il Governo non ha ancora provveduto ad emanare il regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione della tassa di soggiorno, per cui quanto deliberato dal Comune di Salve potrebbe risultare in contrasto con le norme attuative di futura emanazione.
