Secondo quanto stabilito dall'ordinanza Cass. 25.2.2021 n. 5173, la rideterminazione del costo fiscale dei terreni ex art. 7 della L. 448/2001 risulta efficace anche se l'imposta sostitutiva è stata complessivamente versata da un solo comproprietario.
Nel caso di specie, i contribuenti avevano aderito alla rivalutazione del valore dei terreni e, a tal fine, era stata redatta una perizia di stima in base alla quale era stata determinata l'imposta sostitutiva dovuta. Tuttavia, il corrispettivo poi effettivamente concordato con l'acquirente era inferiore al valore periziato.
L'ordinanza osserva che la norma prevede solo che l'imposta sostitutiva deve essere versata sul valore di perizia. Peraltro, non sono previste sanzioni in caso di adempimento del terzo ovvero di versamento integrale effettuato solo da un comproprietario.
Pertanto, non pregiudica gli effetti agevolativi della rivalutazione il pagamento integrale dell'imposta sostitutiva da parte di uno solo dei comproprietari.
In sintesi, per poter applicare il regime agevolativo in commento, è necessario:
- procedere con la determinazione del valore mediante perizia;
- effettuare il versamento di un'imposta sostitutiva sul valore periziato, eventualmente anche versata da un unico soggetto;
- rispettare i termini previsti dalla norma per il versamento.
25 Febbraio 2021
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI – VERSAMENTO UNITARIO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DA PARTE DI UN SOLO COMPROPRIETARIO