3 Agosto 2010
PREVENZIONE INCENDI

Vacanze più sicure, patrimonio naturale protetto e valorizzazione del ruolo multifunzionale delle imprese agricole nella difesa dell’ambiente. Sono proprio le imprese agricole a garantire il cordone di sicurezza che, soprattutto nei periodi estivi, scongiura danni irreparabili al territorio pugliese.
Intanto, la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n. 1806 del 30/07/2010, ha dettato le regole che imprenditori e  lavoratori agricoli devono rispettare in merito alla pratica della bruciatura delle stoppie da coltivazioni cerealicole in Puglia, per rispondere appieno al Decreto del Presidente della Giunta regionale del 3 marzo 2010, n. 215, pubblicato sul BURP n. 47 del 11/03/2010, col quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre 2010.
Nell’ottica della prevenzione degli incendi boschivi modalità da adottare per attuare la bruciatura delle stoppie sono le seguenti:
Al fine di fornire indicazioni chiare sui tempi da rispettare e sulle, si riassumono schematicamente le seguenti regole:
v      nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle aree ad esse adiacenti è fatto divieto di accendere fuochi di ogni genere, dal 15 giugno al 15 settembre 2010;
v      nelle aree Z.P.S. e S.I.C. è fatto divieto di bruciare le stoppie e le paglie prima del 1° settembre (art. 7 decreto 3 marzo 2010, n. 215). Va specificato che nelle aree suddette permangono le prescrizioni contenute nelle norme della condizionalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23/02/2010 e al Regolamento regionale recante le misure di conservazione delle Aree Natura 2000, ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e s.m.i. (Regolamento 18 luglio 2008, n. 15 e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28);
v      è fatto divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1° settembre sui terreni che si trovino ad una distanza di meno 100 metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate dai Comuni come centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria;
v      è fatto divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale non interessato dalle aree di cui ai punti precedenti, fino al 31 luglio 2010, nei termini e con le modalità previsti dalla Legge regionale 12 maggio 1997,  n.  15 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 2010 ;
v      i conduttori dei seminativi devono realizzare – prontamente, a conclusione della mietitrebbiatura - lungo il perimetro degli appezzamenti coltivati a cereali le precese o le fasce protettive; dette precese devono essere larghe almeno 15 metri;
v      i proprietari ed i conduttori dei seminativi devono presiedere le operazioni di bruciatura dall’accensione fino allo spegnimento, adottando idonee misure di sicurezza al fine di evitare l’espansione incontrollata del fuoco;
v      i proprietari e i conduttori che vogliono accendere le stoppie sono tenuti a darne comunicazione sette giorni prima all’Amministrazione Comunale competente per territorio;
v      è fatto divieto assoluto ai proprietari ed ai conduttori di terreni incolti o a riposo ed a pascolo di bruciare la vegetazione spontanea; gli stessi hanno l’obbligo di realizzare fasce protettive di almeno 15 metri lungo il perimetro del fondo;
v      le aziende soggette al regime della condizionalità devono attuare almeno uno degli interventi alternativi alla pratica della bruciatura delle stoppie, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23/02/2010, ovvero:

  • la letamazione o altro tipo di concimazione organica;
  • la semina su sodo; in alternativa, nel caso in cui l’azienda non sia dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare un’erpicatura superficiale seguita da semina con seminatrice tradizionale;
  • il sovescio di colture miglioratrici nell’annata successiva.
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