19 Dicembre 2012
OLIO MADE IN ITALY

APPROVATA DEFINITIVAMENTE  LA LEGGE “SALVA OLIO ITALIANO”
Coldiretti Puglia: “Vani i ‘bastoni tra le ruote’ di chi voleva ostacolare il percorso di legalità”

“Non possiamo che essere soddisfatti dell’approvazione definitiva della legge “salva olio Made in italy” Mongiello – Scarpa, grazie al via libera in sede deliberante della Commissione Agricoltura della Camera presieduta da Paolo Russo con relatore Nicodemo Oliverio. Un risultato straordinariamente importante, raggiunto nonostante le tante ‘insidie’ di quanti intendevano, senza esserci riusciti, ad ostacolare il percorso di trasparenza e legalità che il comparto olivicolo-oleario aspetta da anni”. E’ il commento del Presidente della Coldiretti Puglia, Pietro Salcuni, alla notizia dell’approvazione all’unanimità della legge ‘salva olio’ da parte di tutti i gruppi parlamentari di Camera e Senato ed il parere positivo del Governo.
“La conclusione definitiva dell’iter parlamentare entro la fine della legislatura – continua il Direttore della Coldiretti Puglia, Antonio De Concilio – è la dimostrazione evidente di quanto la norma sia condivisa nei contenuti, nonostante ‘i bastoni tra le ruote’ di chi ha cercato di boicottare il percorso di legalità intrapreso. La legge accoglie le istanze della filiera di produzione e commercializzazione dell'olio di oliva, proponendo una serie di misure, a partire da un'etichettatura che indichi con maggiore chiarezza la provenienza dell'olio, a tutto vantaggio del Made in Italy e dei consumatori. Sarà lo strumento attraverso il quale ‘smascherare’ tutti i ‘finti promotori’ dell’olio pugliese che parlano bene e razzolano male. E' necessario predisporre nuove condizioni di leggibilità delle etichette, rivedere la norma sugli alchilesteri per impedire mescolanze con olio di qualità dubbia, contrastare le frodi e le agropiraterie e inasprire le pene. Lo scopo è quello di proteggere la qualità dei nostri oli nazionali e assicurare la corretta informazione sui mercati”.
In Puglia nonostante il riconoscimento comunitario per 5 oli DOP (Denominazione d’Origine Protetta)  al ‘Terra di Bari’, ‘Terra d’Otranto’, ‘Dauno’ e ‘Collina di Brindisi’ e ‘Terre Tarentine’ ed una produzione pari a 11 milioni di quintali di olive ed oltre 2,2 milioni di quintali di olio, con un'incidenza della produzione olivicola regionale su quella nazionale pari al 36,6% e al 12% di quella mondiale, è proprio il comparto olivicolo-oleario ad essere maggiormente colpito dal fenomeno delle sofisticazioni.
Nel corso dell’ultimo decennio le importazioni complessive di oli di oliva in Puglia sono cresciute più rapidamente delle esportazioni, confermando il sostanziale deterioramento della posizione competitiva della filiera pugliese sui mercati esteri. Le importazioni complessive di oli di oliva ammontano in media a circa 87.000 tonnellate, di contro le esportazioni si aggirano sulle 38.000 tonnellate. Gli oli stranieri vengono importati principalmente da Spagna, Grecia e Tunisia, acquistati a prezzi più bassi rispetto al prodotto regionale e utilizzati dagli imbottigliatori per l’ottenimento di blend con oli regionali.
Dall’estensione del reato di contraffazione di indicazioni geografiche a chi fornisce in etichetta informazioni non veritiere sull’origine all’introduzione di sanzioni aggiuntive come l’interdizione da attività pubblicitarie per spot ingannevoli, dal rafforzamento dei metodi investigativi con le intercettazioni al diritto di accesso ai dati sulle importazioni aziendali, dal riconoscimento di  nuovi parametri e metodi di controllo qualitativo alla fissazione di sanzioni in caso di scorretta presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi, fino all’introduzione in etichetta del termine minimo di conservazione a 18 mesi dalla data di imbottigliamento, sono alcune delle  novità introdotte dal provvedimento.
Con la nuova legge - sottolinea la Coldiretti - mettere in etichetta indicazioni fallaci e non veritiere “che evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive” diventa reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine (articolo 517-quater del codice penale). Vengono, inoltre, aggiunte sanzioni accessorie, con l’interdizione per cinque anni dal realizzare attività di comunicazione commerciale e attività pubblicitaria aventi per oggetto oli di oliva e il divieto di ottenere, a qualsiasi titolo, contributi, finanziamenti o mutui agevolati da parte di istituzioni nazionale e/o europee, per chi sia stato oggetto di condanna per reati nel settore. Per i marchi che evocano una specifica zona geografica che non coincide con l’effettiva origine delle materie prime scatta quindi il ritiro. Si inaspriscono - continua la Coldiretti - anche i controlli, con il rafforzamento degli istituti processuali e investigativi (intercettazioni, ecc.). Contro il segreto sulle importazioni agroalimentari, verrà poi garantito il diritto d'accesso alle informazioni concernenti l’origine degli oli di oliva detenute dalle autorità pubbliche a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate

Si va, ancora, a migliorare la leggibilità delle etichette e si completa l’intervento già anticipato dal Parlamento con una norma precedente sul valore probatorio del panel test, al fine di garantire la corrispondenza merceologica e la qualità degli oli di oliva e punire la non conformità dei campioni degli oli di oliva vergini alla categoria dichiarata in etichetta. Si fissano limiti più restrittivi per il contenuto di etil esteri degli acidi grassi (Eeag) e di metil esteri degli acidi grassi (Meag) e saranno rese note - conclude la Coldiretti - le risultanze delle analisi che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in una apposita sezione del portale internet del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali. In etichetta viene anche previsto un termine minimo di conservazione non superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento non che specifiche modalità di presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi, imponendo l’obbligo di idonei dispositivi di chiusura o di etichettatura e di sanzioni connesse alla violazione delle relative disposizioni.

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