3 Febbraio 2015
FISCO

 

IMU AGRICOLA: “SECCO ‘NO’ ALLE STRUMENTALIZZAZIONI ATTENDIAMO LA SOSPENSIONE GIA’ ATTESA IN VISTA DELLA SENTENZA DEL TAR”

“Non siamo disponibili a farci strumentalizzare su una delicata vicenda qual è l’IMU agricola. Pur condividendo la richiesta di sospensione per cui è già attesa la sentenza del TAR Lazio, nel corso della riunione di ieri, convocata responsabilmente dal Presidente del Consiglio regionale Introna, abbiamo avuto modo di ascoltare in diretta la telefonata tra l’Assessore Nardoni ed il Capo di Gabinetto del Ministro, il quale ha ribadito l’impossibilità per il Governo di andare oltre quel 3% famigerato a causa del deficit pubblico. Firmare il documento avrebbe significato prendere in giro e creare false aspettative tra i nostri soci. Tant’è che nel secondo comunicato del Consiglio regionale relativo all’invio telematico del documento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non c’è più la firma dell’Assessore Nardoni”. E’ la precisazione del Direttore di Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti, consapevole del momento di difficoltà che stanno vivendo le imprese agricole e per questo ancor più attento a non ingenerare inutili speranze in un quadro congiunturale di grande incertezza.
“E’ stato abbandonato – continua Corsetti - il precedente ed assurdo criterio “altimetrico” introdotto dal decreto del Novembre 2014, per il quale l’altitudine del Comune era quella misurata in corrispondenza dell’ubicazione della sede Municipio, quindi senza tener conto dell’effettiva orografia del territorio”.
Come è noto l’esenzione totale dall’IMU era limitata ai soli Comuni con altitudine superiore ai 600 metri sui livelli del mare, mentre in presenza di un’altitudine compresa fra i 281 e i 600 metri l’esclusione era limitata ai coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e gli imprenditori agricoli professionali. L’irragionevolezza della norma era nel fatto che l’altitudine del Comune era misurata facendo riferimento alla “Casa Comunale”.
“A decorrere dal 2015 (ma gli stessi criteri si applicano, se più favorevoli, anche all’anno 2014), l'esenzione IMU si applica ai terreni agricoli e non coltivati, ubicati nei Comuni risultanti “totalmente montani” – conclude Corsetti - dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, e ai terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni risultanti “parzialmente montani” nello stesso elenco ISTAT, nonché agli stessi terreni ubicati nei comuni “parzialmente montani” posseduti da CD ed IAP e concessi in affitto e/o comodato ai medesimi soggetti”.
I Comuni, qualora ritengono che la classificazione operata dall’ISTAT sia errata ovvero non corrispondente alla reale situazione del territorio possono impugnare la classificazione per il tramite dell’ANCI del Lazio.

 

 

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